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Comma 1: compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale Docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale Docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie. · Comma 2: i permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale Docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. · Comma 3: entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale Docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il Docente in permesso. · Comma 4: nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. · Comma 5: per il personale Docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. |
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