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Al personale
assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3,
comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui
agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
si applicano le disposizioni in
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai
seguenti commi.
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Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidata al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico.
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Il personale docente, educativo ed
A.T.A. assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore
agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di
servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9
mesi in un triennio scolastico.
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Fermo
restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta
per intero nel primo mese di assenza, nella
misura del 50% nel secondo e terzo mese.
Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione
del posto senza assegni.
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Ai fini di
cui ai precedenti commi 3 e 4, la
continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno
scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato
servizio per almeno 180 giorni, anche con
contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
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Il personale docente assunto con
contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica,
secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che
non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399
del 1988, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi
in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di
cui al comma 4.
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I periodi di
assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
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Il personale di cui al comma 3,
che si trovi al primo anno di servizio,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%. (modificato
con il comma 18 dal C.C.N.L. 5/99)
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Le assenze per malattia parzialmente
retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
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Al personale docente, educativo e
A.T.A. assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al
precedente comma 6, possono essere
concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall'art. 21,
commi 1 e 2,
fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in
cui si applicano i commi 14 e 15.
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I permessi di cui al comma precedente
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Nei casi di assenza dal servizio per
malattia del personale docente educativo ed A.T.A., assunto con contratto a
tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l'art. 5
del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale
ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a
30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
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I periodi di assenza parzialmente
retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Il personale docente, educativo ed
A.T.A. assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
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Il permesso
di cui al comma precedente è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
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Al personale di cui al presente
articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei
padri lavoratori poste dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n.
903 del 1977. Nei casi in cui al
medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge,
sia impedita
l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, la conservazione del posto senza assegni.
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Il periodo di
conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
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Il personale di cui al comma 8 ha lo
stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6. (sostituisce
il comma 8 dal C.C.N.L. 5/99)