Aspettativa
(art. 24 C.C.N.L.)
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L'aspettativa per
motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del Testo
Unico approvato con Dpr n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a
tale norma si richiamano.
L'aspettativa puņ essere concessa dal Capo di Istituto al personale Docente,
Educativo ed A.T.A. e dal Provveditore agli Studi ai Capi di istituto.
1 bis
L'aspettativa spetta anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/1988, ed al
personale di cui al comma 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 4/8/1995 limitatamente
alla durata dell'incarico.
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Ai sensi della
predetta norma il dipendente puņ
essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca.
Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del Dpr n.
297 del 1994.
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