Aspettativa  (art. 24  C.C.N.L.)


  1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del Testo Unico approvato con Dpr n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa puņ essere concessa dal Capo di Istituto al personale Docente, Educativo ed A.T.A. e dal Provveditore agli Studi ai Capi di istituto.

1 bis 

L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 4/8/1995 limitatamente alla durata dell'incarico.

  1. Ai sensi della predetta norma il dipendente puņ essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del Dpr n. 297 del 1994.


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