-
Il dipendente con contratto di lavoro
a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
-
La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi.
-
I dipendenti neo assunti nella
scuola dopo la stipulazione del presente contratto
hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie.
-
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al
comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
-
In caso di distribuzione dell'orario
di lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il sesto è comunque
considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di
ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in
ragioni di 1,2 per ciascun giorno.
-
Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
-
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21
conserva il diritto alle ferie.
-
Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale Docente, Educativo ed
A.T.A. al Capo di Istituto, e dai Capi di Istituto al Provveditore agli Studi.
Le ferie sono fruite nel corso di
ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
-
Le ferie devono essere fruite dai Capi
di Istituto e dal personale Docente ed Educativo durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno,
la fruizione delle ferie è consentita al personale Docente ed Educativo per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il
personale Docente ed Educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che
non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i Capi di Istituto la
fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non
superiore a quindici giorni.
-
In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal
personale Docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di
sospensione dell'attività didattica. I Capi di Istituto possono fruire
delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli
riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale
A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre
il mese di aprile.
-
Compatibilmente con le esigenze di servizio,
il personale A.T.A. può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento
di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo 1 luglio - 31 agosto.
-
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei
viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
-
Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
-
Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno scolastico.
-
All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.