Ferie personale A.T.A. (art. 19  C.C.N.L.)


  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

  3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie.

  4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

  5. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragioni di 1,2 per ciascun giorno.

  6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.

  8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale Docente, Educativo ed A.T.A. al Capo di Istituto, e dai Capi di Istituto al Provveditore agli Studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

  9. Le ferie devono essere fruite dai Capi di Istituto e dal personale Docente ed Educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale Docente ed Educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale Docente ed Educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i Capi di Istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.

  10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale Docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I Capi di Istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.

  11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

  12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

  13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

  14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

  15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.


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