Infortuni sul lavoro
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In caso di assenza
dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e
art. 63, comma 1.
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Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza č dovuta
a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta
l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui
all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
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Nulla č innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermitā, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilitā permanente.
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