Malattia Personale A.T.A. 

ART. 23  C.C.N.L.


  1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

  2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

  3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

  4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

  5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di apparte- nenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

  6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

  7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal Dpr 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.

  8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), f);

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

8 bis. In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o         parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente A.S.L.. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.   

  1. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli Studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

  2. IL dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

  3. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

  4. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

  5. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autoriz- zazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

  6. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

  7. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

  8. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposi- zione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

  9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.


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