Malattia Personale A.T.A.
ART. 23 C.C.N.L.
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Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
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Superato il
periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
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Prima di concedere l'ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del
dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
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Superati i
periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione
del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del
preavviso.
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Il personale dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale
e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della
Pubblica Istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
decentrata nazionale. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di apparte- nenza viene utilizzato
dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di
appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
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I periodi di
assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo,
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
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Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc, nonché da
quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal Dpr 9 ottobre 1990,
n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo
di cui all'art. 79.
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Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato,
per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le
malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per
il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete
anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), f);
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a)
per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lett. a)
per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1.
8 bis. In caso di gravi patologie
che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital
anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente A.S.L..
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
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L'assenza per malattia, salva
l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori
didattici e dai presidi, al Provveditorato agli Studi,
tempestivamente
e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
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IL dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
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L'istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire
fin dal primo
giorno. Il controllo non è disposto se il dipendente è
ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
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Il dipendente, che durante l'assenza,
per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
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Il dipendente assente per malattia,
pur in presenza di espressa autoriz- zazione del medico curante ad uscire,
è tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
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La permanenza
del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
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Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
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Nel caso in cui l'infermità sia
causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo
anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposi- zione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
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Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale
decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso
alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza
della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo
il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
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