Permessi
retribuiti personale A.T.A. (art. 21 C.C.N.L. )
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Al dipendente della scuola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di
idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
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partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio;
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lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di
primo grado: gg. 3 per evento;
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i permessi sono concessi a domanda da presentarsi al Capo d'Istituto da parte
del personale Docente ed A.T.A. ed al Provveditore agli Studi, da parte dei
Capi d'Istituto.
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A domanda del dipendente sono,
inoltre, concessi nell'anno scolastico
tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati,
anche al rientro, od autocertificati
in base alle leggi vigenti. Per gli
stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all'art. 19, comma 9, del C.C.N.L. 4/8/1995
indipendentemente dalle condizioni
previste in tale norma.
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Il dipendente ha, altresì, diritto ad
un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
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I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per attività
aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto previsto
dagli artt. 75 e 76.
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I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104
sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e
non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai Docenti in
giornate di volta in volta diverse.
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Nell'ambito del periodo complessivo di
astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n.
30 dicembre 1971, n. 1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
fermo restando il trattamento
economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi
trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi
per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno
di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti
dall'art. 7, comma 2 della legge 1204 del 1971
alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30 per anno di
permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti.
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Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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