Autovelox
- non occorre fermare veicolo lanciato a forte velocita'
(Cassazione Sezione Prima Civile,
sentenza n° 11293 del 28/08/2001)
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA n.11293/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.10.1997 M. D. proponeva opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione emessa dal Prefetto di La Spezia, con la quale gli si chiedeva
il pagamento della somma di £ 432.000, a titolo di sanzione
amministrativa, per avere violato il disposto dell'art.142/8 del c.d.s..
Assumeva l'opponente che la contestazione era illegittima in quanto
fondata solo sulle risultanze fotografiche che possono costituire supporto
alle attività di controllo ma non le possono sostituire; in quanto non si
era proceduto alla contestazione personale immediata dell'infrazione e vi
era una situazione di incertezza in ordine alle modalità del rilievo.
Con sentenza in data 22.12.1998 il Pretore di La Spezia accoglieva il
ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato su
unico, articolato motivo, il Prefetto di La Spezia.
Non svolge attività difensiva M. D..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.142 commi 9 e 1, 200 e
201 del c.d.s. nonché dell'art.184 del reg. al c.d.s..
Con la prima doglianza lamenta che il Pretore ha annullato l'ordinanza
ingiunzione sull'assunto che:
a) la contestazione non era stata immediatamente effettuata;
b) la fotografia rilasciata dall'autovelox non costituiva prova
sufficiente della velocità tenuta dall'autoveicolo;
c) sussistevano dubbi in ordine all'installazione ed al funzionamento
dell'apparecchio rilevatore.
L'assunto del Pretore è errato in quanto:
1) la velocità del veicolo è stata rilevata con apparecchiatura
omologata;
2) non costituisce obbligo imprescindibile la contestazione immediata
dell'infrazione;
3) nella specie inoltre fermare il veicolo lanciato a forte velocità
avrebbe potuto costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Invero riguardo alla prima censura si osserva che questa Corte Suprema ha
più volte precisato che le rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio
autovelox, appartenente a tipo debitamente omologato, sono sufficienti a
costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che
incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato
i dati.
Nella specie non è dedotto che sia emerso nel giudizio di merito
l'esistenza di elementi che influendo sul regolare funzionamento
dell'apparecchio rilevatore ne abbiano alterato i dati.
Pertanto erronea deve ritenersi l'affermazione del Pretore secondo la
quale la sola fotografia, non suffragata da convincenti dichiarazioni dei
verbalizzanti, relative al perfetto funzionamento dell'apparecchio ed alla
sua regolare installazione non sarebbe sufficiente a fornire la prova
dell'infrazione, posto che è vero l'esatto contrario, essendo la
fotografia sufficiente a fornire la prova dell'illecito mentre resta a
carico dell'opponente l'onere di provare l'esistenza in concreto delle
indicate anomalie.
In riferimento alla seconda doglianza si osserva che effettivamente non
costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla
contestazione immediata della contravvenzione.
Invero al'art.384 del reg. al c.d.s. stabilisce al primo comma lettera e)
che la contestazione dell'infrazione possa essere differita allorché la
rilevazione dell'infrazione sia stata effettuata con apparecchi che
consentono la determinazione della velocità in tempi successivi, come
avvenuto nella specie.
Anche la seconda censura va quindi accolta.
Assorbita deve ritenersi la terza censura che, peraltro, comporterebbe
un'indagine in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va quindi accolto, l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio
e, giudicando nel merito ex art.384 c.p.c., l'opposizione proposta avverso
l'ordinanza ingiunzione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in
relazione al giudizio di legittimità.
Nulla al contrario è dovuto per il giudizio di merito essendo stata la
Prefettura rappresentata in quel giudizio da proprio funzionario per cui
non sono dovuti i diritti e gli onorari di avvocato ed il rimborso
forfettario delle spese di organizzazione generale, mentre per le spese
vive la P.A. non ha presentato apposita nota delle spese sostenute.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e giudicando
ex art.384 c.p.c. respinge l'opposizione proposta avverso l'ordinanza
ingiunzione del Prefetto di La Spezia; condanna M. D. al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione di cui £ 600.000 per onorari, oltre alle
spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile, in data 3 maggio 2001.
Depositata 28//08/2001
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