Lacedonianews Archivio Anno 2006


Autovelox - non occorre fermare veicolo lanciato a forte velocita'
(Cassazione Sezione Prima Civile, sentenza n° 11293 del 28/08/2001)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA n.11293/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



In data 23.10.1997 M. D. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di La Spezia, con la quale gli si chiedeva il pagamento della somma di £ 432.000, a titolo di sanzione amministrativa, per avere violato il disposto dell'art.142/8 del c.d.s..

Assumeva l'opponente che la contestazione era illegittima in quanto fondata solo sulle risultanze fotografiche che possono costituire supporto alle attività di controllo ma non le possono sostituire; in quanto non si era proceduto alla contestazione personale immediata dell'infrazione e vi era una situazione di incertezza in ordine alle modalità del rilievo.

Con sentenza in data 22.12.1998 il Pretore di La Spezia accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto.

Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato su unico, articolato motivo, il Prefetto di La Spezia.

Non svolge attività difensiva M. D..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.142 commi 9 e 1, 200 e 201 del c.d.s. nonché dell'art.184 del reg. al c.d.s..

Con la prima doglianza lamenta che il Pretore ha annullato l'ordinanza ingiunzione sull'assunto che:

a) la contestazione non era stata immediatamente effettuata;

b) la fotografia rilasciata dall'autovelox non costituiva prova sufficiente della velocità tenuta dall'autoveicolo;

c) sussistevano dubbi in ordine all'installazione ed al funzionamento dell'apparecchio rilevatore.

L'assunto del Pretore è errato in quanto:

1) la velocità del veicolo è stata rilevata con apparecchiatura omologata;

2) non costituisce obbligo imprescindibile la contestazione immediata dell'infrazione;

3) nella specie inoltre fermare il veicolo lanciato a forte velocità avrebbe potuto costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Invero riguardo alla prima censura si osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che le rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio autovelox, appartenente a tipo debitamente omologato, sono sufficienti a costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato i dati.

Nella specie non è dedotto che sia emerso nel giudizio di merito l'esistenza di elementi che influendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio rilevatore ne abbiano alterato i dati.

Pertanto erronea deve ritenersi l'affermazione del Pretore secondo la quale la sola fotografia, non suffragata da convincenti dichiarazioni dei verbalizzanti, relative al perfetto funzionamento dell'apparecchio ed alla sua regolare installazione non sarebbe sufficiente a fornire la prova dell'infrazione, posto che è vero l'esatto contrario, essendo la fotografia sufficiente a fornire la prova dell'illecito mentre resta a carico dell'opponente l'onere di provare l'esistenza in concreto delle indicate anomalie.

In riferimento alla seconda doglianza si osserva che effettivamente non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione.

Invero al'art.384 del reg. al c.d.s. stabilisce al primo comma lettera e) che la contestazione dell'infrazione possa essere differita allorché la rilevazione dell'infrazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la determinazione della velocità in tempi successivi, come avvenuto nella specie.

Anche la seconda censura va quindi accolta.

Assorbita deve ritenersi la terza censura che, peraltro, comporterebbe un'indagine in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi accolto, l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio e, giudicando nel merito ex art.384 c.p.c., l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al giudizio di legittimità.

Nulla al contrario è dovuto per il giudizio di merito essendo stata la Prefettura rappresentata in quel giudizio da proprio funzionario per cui non sono dovuti i diritti e gli onorari di avvocato ed il rimborso forfettario delle spese di organizzazione generale, mentre per le spese vive la P.A. non ha presentato apposita nota delle spese sostenute.


P.Q.M.


accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e giudicando ex art.384 c.p.c. respinge l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di La Spezia; condanna M. D. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 600.000 per onorari, oltre alle spese prenotate  a  debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 3 maggio 2001.

Depositata 28//08/2001


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