ATTO COSTITUTIVO - ASSOCIAZIONE ONLUS
L’anno duemila cinque addì 24 del mese
di MAGGIO
si sono costituiti i sigg.:
1.
Pignatiello Antonio
2.
Pignatiello Mario
3.
Sansossio Gerardo
4.
D’Errico Rocco
5.
Fallico Attilio
6.
Quatrale Vincenzo
7.
Chiauzzi Gerardo
8.
Viscovo Vincenzo
9.
Onorato Gerardo
10. Toto Nino
PREMESSO
che sono unanimemente animati dalla
volontà di attivarsi per la promozione, la valorizzazione
dell’economia del territorio, al fine di promuovere lo sviluppo del
paese e in generale di sostenere le attività economiche esistenti e
quelle che si andranno a costituire. L’obiettivo principale è quello
di arginare il fenomeno della disoccupazione e salvaguardare la
comunità territoriale. Il tutto anche in
collaborazione con le varie istituzioni ed associazioni presenti sul
territorio.
QUANTO
SOPRA PREMESSO
1.
E’
costituita tra i sottoscrittori del presente atto, come
individualmente sopra indicati, una
associazione culturale denominata “unione imprese
lacedoniesi” (ONLUS).
2. L’Associazione
non ha fini di lucro ed è costituita per i seguenti scopi sociali:
-
Valorizzare le capacità imprenditoriali esistenti e potenziali,
promuovendo eventi connessi alla divulgazione delle leggi
di agevolazione od occasioni
imprenditoriali che si potranno presentare. Con l’informazione
costante ai fini di contribuire in maniera
positiva ad una evoluzione sociale ed economica in tal senso
orientata.
-
Promuovere una cultura economica ed imprenditoriale tra i giovani,
fra coloro i quali sono stati espulsi dal mondo del lavoro al fine
di potenziare una mentalità di carattere imprenditoriale.
All’uopo l’Associazione culturale “Unione imprese
lacedoniesi” si
impegna a mettere a disposizione delle istituzioni sociali,
pubbliche e private, oltre che scolastiche, le proprie competenze e
le proprie risorse, per contribuire alla diffusione dei valori
imprenditoriali.
-
Distogliere, creando attività formative, i giovani dall’apatia,
cercando di assicurare a loro un futuro nel loro paese.
Il tutto in collaborazione con le istituzioni.
-
Agevolare l’emersione delle capacità imprenditoriali che altrimenti
difficilmente verrebbero alla luce.
All’uopo si organizzeranno manifestazioni
culturali, convegni, incontri con il mondo imprenditoriale e
quant’altro sembrerà
utile allo scopo prefisso.
-
E’
fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere
attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs.
4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
-
L’associazione si doterà di un LOGO rappresentativo della stessa che
divulgherà alle varie istituzioni presenti sul territorio con carta
intestata dove sarà sempre presente e riconoscibile il logo
considerato come elemento di sintesi e di riconoscimento di tutti
gli associati.
3. L’Associazione ha
sede legale in Lacedonia (AV), in via
Tribuni n. 10, e durerà sino a delibera di scioglimento
dell’assemblea degli associati.
4.
L’Associazione sarà regolata dalle norme dello Statuto sociale e che
sotto la lettera A si allega al presente
atto per formare parte integrante e sostanziale.
5.
Soci
dell’Associazione, oltre i sostenitori del presente atto, che
assumono quindi la qualifica di soci fondatori, potranno essere
tutti coloro che, oltre ai requisiti indicati nello statuto
allegato, si impegnino a partecipare
attivamente al perseguimento dello scopo sociale. Oltre ai predetti
soci attivi potranno essere associati “soci sostenitori” (quelli che
contribuiranno alla realizzazione dei
fini istituzionali dell’Associazione) sempre a norma dello Statuto
sociale.
6.
Per
il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione
sarà dotata di un fondo costituito dalle quote sociali versate dai
singoli soci nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) cadauno.
7.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto
dall’Assemblea degli associati ed è presieduto da un Presidente
eletto al suo interno. Il Consiglio, inoltre, nomina un Segretario
generale, un tesoriere ed un Vice-Presidente. Al Presidente spetta
la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Il
Consiglio direttivo è regolato e resta in carica a norma dell’art.
10 dello Statuto. Al primo Consiglio direttivo i sottoscrittori
eleggono gli associati Pignatiello
Antonio, Sansossio Gerardo
, Fallico Attilio,
Chiauzzi Gerardo, che contestualmente
eleggono a Presidente il sig. Pignatiello
Antonio , a Segretario il sig. Fallico
Attilio , Vice - presidente il sig. Sansossio
Gerardo , Tesoriere il sig. Chiauzzi
Gerardo ;
8.
Tutti
gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, la
durata delle cariche è annuale.
9.
Le
spese di costituzione sono a carico
dell’Associazione.
Letto, confermato e
sottoscritto.
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“UNIONE IMPRESE LACEDONIESI”
STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
E’ costituita
l’Associazione culturale e sportiva denominata “UNIONE IMPRESE
LACEDONIESI”
organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” (ONLUS);
l’Associazione ha sede in Lacedonia, in via Tribuni n. 10
FINALITA’
Art. 2
L’Associazione non
ha fini di lucro ed è costituita per i seguenti scopi sociali:
-
Valorizzare le capacità imprenditoriali esistenti e potenziali,
promuovendo eventi connessi alla divulgazione delle leggi
di agevolazione od occasioni
imprenditoriali che si potranno presentare. Con l’informazione
costante ai fini di contribuire in maniera
positiva ad una evoluzione sociale ed economica in tal senso
orientata.
-
Promuovere una cultura economica ed imprenditoriale tra i giovani,
fra coloro i quali sono stati espulsi dal mondo del lavoro al fine
di potenziare una mentalità di carattere imprenditoriale.
All’uopo l’Associazione culturale “Unione imprese
lacedoniesi” si
impegna a mettere a disposizione delle istituzioni sociali,
pubbliche e private, oltre che scolastiche, le proprie competenze e
le proprie risorse, per contribuire alla diffusione dei valori
imprenditoriali.
-
Distogliere, creando attività formative, i giovani dall’apatia e
cercando di assicurare a loro un futuro nel loro paese.
Il tutto in collaborazione con le istituzioni.
-
Agevolare l’emersione delle capacità imprenditoriali che altrimenti
difficilmente verrebbero alla luce.
All’uopo si organizzeranno manifestazioni
culturali, convegni, incontri con il mondo imprenditoriale e
quant’altro sembrerà
utile allo scopo prefisso.
-
Valorizzazione dell’economia locale in genere.
-
E’
fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere
attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs.
4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
PATRIMONIO
Art. 3
Il patrimonio è formato:
a)
dal
patrimonio iniziale di Euro
b)
dalle
quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento dell’Associazione;
c)
dai
contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d)
da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e)
da
eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
ASSOCIATI
Art. 4
Possono essere associati
dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni e enti che ne condividono
gli scopi, sia imprenditori che offrono servizi diretti che quelli
appartenenti al commercio di dettaglio.
Sono
associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa
domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto
dell’ammissione gli associati verseranno la quota
di associazione che verrà annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno
presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre
di ogni anno saranno considerati
associati per l’anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Il contributo associativo
è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non è rivalutabile.
Tra gli associati vige
una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. E’ espressamente
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5
La qualità
di associato si perde per decesso,
dimissioni o esclusione.
La
esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera
motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote
sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza
con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi
alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere
assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà
essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro
trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea
mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Art. 6
Sono organi
dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei Soci
-
il Consiglio Direttivo (soci fondatori)
-
il Presidente
-
Il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art.
7
Gli
associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e
delle sue delibere in prima convocazione è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli
associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di
seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il
numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza
semplice.
Per
delibere concernenti le modifiche dello Statuto
sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due
terzi degli associati.
L’Assemblea
si radunerà almeno due volte all’anno.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
-
all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-
alla nomina del Consiglio Direttivo;
-
alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
-
ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse
sottoporre.
L’Assemblea
è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato
almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Ogni
associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia
nessun associato può rappresentare più di
altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art.
8
Il
Consiglio Direttivo è composta da un
numero variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno
il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
Qualora un
membro del Consiglio Direttivo presenti le sue dimissioni, il
Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino
alla scadenze dell’intero Consiglio.
Il
Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione
di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Provvede all stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e
li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote
associative e stabilisce le modalità per
il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e
straordinarie di gestione.
Il
Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare
e organizzare l’attività della
Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua
approvazione.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;
è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei
suoi componenti.
Il
Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della
riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In
caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due
giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art.
9
Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha
la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio
e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art.
10
Il Collegio
dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga
necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità
professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la
correttezza della gestione in relazione alle
norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in
occasione del Bilancio consuntivo.
BILANCIO
Art.
11
L’esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea
il bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio previsionale relativo
all’anno successivo.
Gli
eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle
attività di cui all’art. 2.
Gli utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.
12
L’Associazione si estingue, secondo le modalità
di all’art. 27 c.c.:
a) quando
il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le
altre cause di cui all’art. 27 c.c..
In caso di
scioglimento della Associazione, per
qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad latra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllori cui all’art. 3 comma 190 della
legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art.
13
Per tutto
quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile e alle leggi in materia. |