Lacedonianews Archivio Anno 2006

ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNIONE IMPRESE LACEDONIESI”

 

ATTO COSTITUTIVO - ASSOCIAZIONE ONLUS

L’anno duemila cinque addì 24 del mese di MAGGIO si sono costituiti i sigg.:

1.                 Pignatiello Antonio

2.                 Pignatiello Mario

3.                 Sansossio Gerardo

4.                 D’Errico Rocco

5.                 Fallico Attilio

6.                 Quatrale Vincenzo

7.                 Chiauzzi Gerardo

8.                 Viscovo Vincenzo

9.                 Onorato Gerardo

10.        Toto Nino

PREMESSO

che sono unanimemente animati dalla volontà di attivarsi per la promozione, la valorizzazione dell’economia del territorio, al fine di promuovere lo sviluppo del paese e in generale di sostenere le attività economiche esistenti e quelle che si andranno a costituire. L’obiettivo principale è quello di arginare il fenomeno della disoccupazione e salvaguardare la comunità territoriale. Il tutto anche in collaborazione con le varie istituzioni ed associazioni presenti sul territorio

QUANTO SOPRA PREMESSO

1.    E’ costituita tra i sottoscrittori del presente atto, come individualmente sopra indicati,          una associazione culturale  denominata “unione imprese lacedoniesi” (ONLUS).

2.    L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per i seguenti scopi sociali:

-         Valorizzare  le capacità imprenditoriali esistenti e potenziali, promuovendo eventi connessi alla divulgazione delle leggi di agevolazione od occasioni imprenditoriali che si potranno presentare. Con l’informazione costante ai fini di contribuire in maniera positiva ad una evoluzione sociale ed economica in tal senso orientata.

-         Promuovere una cultura economica ed imprenditoriale tra i giovani, fra coloro i quali sono stati espulsi dal mondo del lavoro al fine  di potenziare una mentalità di carattere imprenditoriale. All’uopo l’Associazione culturale “Unione imprese lacedoniesi si impegna a mettere a disposizione delle istituzioni sociali, pubbliche e private, oltre che scolastiche, le proprie competenze e le proprie risorse, per contribuire alla diffusione dei valori imprenditoriali.

-         Distogliere, creando attività formative,  i giovani dall’apatia, cercando di assicurare a loro un futuro nel loro paese. Il tutto in collaborazione con le istituzioni.

-         Agevolare l’emersione delle capacità imprenditoriali che altrimenti difficilmente verrebbero alla luce. All’uopo si organizzeranno manifestazioni culturali, convegni, incontri con il mondo imprenditoriale e quant’altro sembrerà utile allo scopo prefisso.

-         E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. 

-         L’associazione si doterà di un LOGO rappresentativo della stessa che divulgherà alle varie istituzioni presenti sul territorio con carta intestata dove sarà sempre presente e riconoscibile il logo considerato come elemento di sintesi e di riconoscimento di tutti gli associati.  

3.  L’Associazione ha sede legale in Lacedonia (AV), in via Tribuni n. 10, e durerà sino a delibera di scioglimento dell’assemblea degli associati.

4.     L’Associazione sarà regolata dalle norme dello Statuto sociale e che sotto la lettera A si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.

5.     Soci dell’Associazione, oltre i sostenitori del presente atto, che assumono quindi la qualifica di soci fondatori, potranno essere tutti coloro che, oltre ai requisiti indicati nello statuto allegato, si impegnino a partecipare attivamente al perseguimento dello scopo sociale. Oltre ai predetti soci attivi potranno essere associati “soci sostenitori” (quelli che contribuiranno alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione) sempre a norma dello Statuto sociale.

6.     Per il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione sarà dotata di un fondo costituito dalle quote sociali versate dai singoli soci nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) cadauno.

7.     L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea degli associati ed è presieduto da un Presidente eletto al suo interno. Il Consiglio, inoltre, nomina un Segretario generale, un tesoriere ed un Vice-Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è regolato e resta in carica a norma dell’art. 10 dello Statuto. Al primo Consiglio direttivo i sottoscrittori eleggono gli associati Pignatiello Antonio, Sansossio Gerardo , Fallico Attilio, Chiauzzi Gerardo, che contestualmente eleggono a Presidente il sig. Pignatiello Antonio , a Segretario il sig. Fallico Attilio , Vice - presidente il sig. Sansossio Gerardo , Tesoriere il sig. Chiauzzi Gerardo ;

8.     Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, la durata delle cariche è annuale.

9.     Le spese di costituzione sono a carico dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNIONE IMPRESE LACEDONIESI”

 

 

STATUTO

 

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

      E’ costituita l’Associazione culturale e sportiva denominata “UNIONE IMPRESE   

     LACEDONIESI” organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (ONLUS);

l’Associazione ha sede in Lacedonia, in via Tribuni n. 10

 

FINALITA’

Art. 2

     L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per i seguenti scopi sociali:

-         Valorizzare  le capacità imprenditoriali esistenti e potenziali, promuovendo eventi connessi alla divulgazione delle leggi di agevolazione od occasioni imprenditoriali che si potranno presentare. Con l’informazione costante ai fini di contribuire in maniera positiva ad una evoluzione sociale ed economica in tal senso orientata.

-         Promuovere una cultura economica ed imprenditoriale tra i giovani, fra coloro i quali sono stati espulsi dal mondo del lavoro al fine  di potenziare una mentalità di carattere imprenditoriale. All’uopo l’Associazione culturale “Unione imprese lacedoniesisi impegna a mettere a disposizione delle istituzioni sociali, pubbliche e private, oltre che scolastiche, le proprie competenze e le proprie risorse, per contribuire alla diffusione dei valori imprenditoriali.

-         Distogliere, creando attività formative,  i giovani dall’apatia e cercando di assicurare a loro un futuro nel loro paese. Il tutto in collaborazione con le istituzioni.

-         Agevolare l’emersione delle capacità imprenditoriali che altrimenti difficilmente verrebbero alla luce. All’uopo si organizzeranno manifestazioni culturali, convegni, incontri con il mondo imprenditoriale e quant’altro sembrerà utile allo scopo prefisso.

-         Valorizzazione dell’economia locale in genere.

-         E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

 

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio è formato:

a)     dal patrimonio iniziale di Euro

b)     dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

c)     dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d)    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e)     da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

 

ASSOCIATI

Art. 4

Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, sia imprenditori che offrono servizi diretti che quelli appartenenti al commercio di dettaglio.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto dell’ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 6

Sono organi dell’Associazione:

-         l’Assemblea dei Soci

-         il Consiglio Direttivo (soci fondatori)

-         il Presidente

-         Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ASSEMBLEA

Art. 7

Gli associati formano l’Assemblea.

L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’Assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

-         all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

-         alla nomina del Consiglio Direttivo;

-         alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

-         all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

-         ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le sue dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenze dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede all stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

 

Art. 11

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio previsionale relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate  a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 12

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad latra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllori cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

NORMA DI CHIUSURA

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 
   

CONTATTI: lacicogna@lacedonia.com