IL DIRITTO ALL’AUTOAGGIORNAMENTO
Il Contratto Nazionale del comparto scuola 2002-2005, al comma 12 dell’art.
62 (Fruizione del diritto alla formazione) recita: "Per garantire efficacia
nei processi di crescita professionale e professionalizzare i percorsi
formativi saranno favorite le iniziative che
fanno ricorso alla formazione a distanza,
all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento,
con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
delle competenze".
RIMBORSO
DELLE SPESE DI AUTOAGGIORNAMENTO SOSTENUTE DAL
PERSONALE DOCENTE
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
giugno 2002, affermando che l’autonomia
scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto nella scuola
"richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del
personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante
l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie,
strategie e obiettivi specifici",
stabilisce i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dal personale docente
applicando il dettato dell’art. 16 della Legge n.448 del 28.12.2001 che
stanzia 35.000.000 di euro per tale azione.
Sono riconosciute come attività di
autoaggiornamento quelle volte a
sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione
alle competenze disciplinari,
metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca,
nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano
dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
La Direttiva n. 70 del 17.06.2002
regolamenta tale disposizione ed elenca come
iniziative rimborsabili
quelle riconducibili alle seguenti tipologie:
- iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai
sensi del D.M. n.177/2000;
- corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca, ecc.);
- stages presso aziende;
- acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
- acquisto di software didattici;
- abbonamenti a siti telematici.
Nell’analogo Contratto integrativo sulla
formazione del marzo 2003 e nella
Direttiva n. 36 del 07.04.03
concernente gli obiettivi formativi riguardanti la formazione del personale
docente per l’anno 2003-2004 viene ribadito che
una quota dei finanziamenti destinati per il 2003-2004
alle istituzioni scolastiche può essere
utilizzata per finanziare attività di autoaggiornamento deliberate dal
Collegio dei Docenti.
Anche la Contrattazione integrativa inerente la
formazione per la regione Lombardia prot
n. 10103 del 29.08.2003 riafferma che per l’anno scolastico 2003-2004:
"Nell’ambito delle risorse ad esse assegnate le scuole possono riconoscere e
finanziare attività di autoggiornamento deliberate dal collegio dei docenti
nella misura prevista dalla D.M. 70 del 17.06.2002. A tal fine, in sede di
contrattazione di scuola verrà definita la possibilità di accesso al
rimborso nonché i criteri e le modalità di fruizione".
CHE COSA
FARE PER AVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI
AUTOAGGIORNAMENTO SOSTENUTE ?
1. Definite le proprie necessità di formazione, individuare percorsi
formativi proposti per l’anno scolastico in corso da enti accreditati o
qualificati.
2. Produrre, entro il 30 settembre 2003, al Dirigente Scolastico
domanda di inserimento
della attività formativa prescelta nel Piano di aggiornamento annuale che
ciascun Collegio dei Docenti deve deliberare (ai sensi dell’art. 13 del CCNI
del 31.08.99 e art. 65 del CCNI del 16.05.2003)
entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico.
3. Conservare la documentazione che attesti il costo sostenuto e la
frequenza al corso.
4. Produrre, entro il 31 dicembre 2003,
istanza di rimborso
al Dirigente Scolastico della sede di servizio.
5. Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese
debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della
documentazione (art. 4, Dir. 70/02).
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