IL DIRITTO ALL’AUTOAGGIORNAMENTO

Il Contratto Nazionale del comparto scuola 2002-2005, al comma 12 dell’art. 62 (Fruizione del diritto alla formazione) recita: "Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e professionalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze".

 

RIMBORSO DELLE SPESE DI AUTOAGGIORNAMENTO SOSTENUTE DAL PERSONALE DOCENTE

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del giugno 2002, affermando che l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto nella scuola "richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie e obiettivi specifici", stabilisce i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente applicando il dettato dell’art. 16 della Legge n.448 del 28.12.2001 che stanzia 35.000.000 di euro per tale azione.
Sono riconosciute come attività di
autoaggiornamento quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.


La
Direttiva n. 70 del 17.06.2002 regolamenta tale disposizione ed elenca come iniziative rimborsabili quelle riconducibili alle seguenti tipologie:

- iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. n.177/2000;
- corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca, ecc.);
- stages presso aziende;
- acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
- acquisto di software didattici;
- abbonamenti a siti telematici.

 

Nell’analogo Contratto integrativo sulla formazione del marzo 2003 e nella Direttiva n. 36 del 07.04.03 concernente gli obiettivi formativi riguardanti la formazione del personale docente per l’anno 2003-2004 viene ribadito che una quota dei finanziamenti destinati per il 2003-2004 alle istituzioni scolastiche può essere utilizzata per finanziare attività di autoaggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti.


Anche la
Contrattazione integrativa inerente la formazione per la regione Lombardia prot n. 10103 del 29.08.2003 riafferma che per l’anno scolastico 2003-2004: "Nell’ambito delle risorse ad esse assegnate le scuole possono riconoscere e finanziare attività di autoggiornamento deliberate dal collegio dei docenti nella misura prevista dalla D.M. 70 del 17.06.2002. A tal fine, in sede di contrattazione di scuola verrà definita la possibilità di accesso al rimborso nonché i criteri e le modalità di fruizione".

 

CHE COSA FARE PER AVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI AUTOAGGIORNAMENTO SOSTENUTE ?

1. Definite le proprie necessità di formazione, individuare percorsi formativi proposti per l’anno scolastico in corso da enti accreditati o qualificati.
2. Produrre, entro il 30 settembre 2003, al Dirigente Scolastico
domanda di inserimento della attività formativa prescelta nel Piano di aggiornamento annuale che ciascun Collegio dei Docenti deve deliberare (ai sensi dell’art. 13 del CCNI del 31.08.99 e art. 65 del CCNI del 16.05.2003) entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico.
3. Conservare la documentazione che attesti il costo sostenuto e la frequenza al corso.
4. Produrre, entro il 31 dicembre 2003,
istanza di rimborso al Dirigente Scolastico della sede di servizio.
5. Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione (art. 4, Dir. 70/02).

INDIETRO


CONTATTI: lacicogna@lacedonia.com