1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
La legge (146/90) prevede che in
caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il
dirigente del servizio (il dirigente scolastico) formi un gruppo minimo
(contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni
indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo
per il personale ata o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i
docenti in generale.
I servizi indispensabili sono
previsti dal contratto nazionale (allegato "attuazione della legge 146/90, art.2.1).
Il dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo
alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es.
scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del
bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
La preintesa dell’agosto 2001 di modifica
dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante.
L’accordo integrativo nazionale del
8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere
in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del
contingente di quella scuola.
SERVIZI
ESSENZIALI |
CONTINGENTI
(accordo nazionale) |
Qualsiasi esame e scrutini
finali |
un assistente amministrativo
per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell’area
specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori
un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali
scolastici. |
Vigilanza durante il
servizio mensa |
solo se per motivi
eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici
|
Cura del bestiame
(solo istituto agrario)
|
un assistente tecnico di
azienda agraria, un collaboratore scolastico tecnico
un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali
scolastici |
Impianto di riscaldamento
(sole se condotto direttamente
dalla scuola) |
chi è ha il patentino di
conduttore di caldaie |
Raccolta e smaltimento rifiuti
tossici e nocivi
(solo istituto con reparti di
lavorazione) |
un assistente tecnico di
reparto un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati
|
Pagamento stipendi ai
supplenti temporanei. |
direttore un assistente
amministrativo
un collaboratore scolastico. |
Vigilanza di notte e servizio
mensa
(solo in convitto o educandato
con convittori o semiconvittori) |
un istitutore un cuoco
un infermiere
un collaboratore scolastico.
Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o
preconfezionati. |
Quindi:
- nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre
formare il contingente;
- non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica
vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Se il
dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente di collaboratori
per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale.
Vedi sentenza del Giudice di Piacenza
Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il
contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU
potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se
neanche questo accadesse, il dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la
RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si
configurerebbe come attività anti-sindacale.
2. PRIMA DELLO SCIOPERO
Il dirigente scolastico |
|
- chiede a docenti e
ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la
comunicazione è volontaria.
(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva
comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello
sciopero)
- non può obbligare alcuno a rispondere,
- non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche
l’intenzione di non scioperare) |
è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.
Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è
sanzionabile.
Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il
giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente
scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende
cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della
comunicazione alle famiglie).
|
- valuta l’effetto
previsto sul servizio didattico (le lezioni):
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o
per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche
un servizio minimo;
- non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato
di scioperare
|
|
- comunica alle
famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero
La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti.
Quindi il dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare
ai propri alunni se intende scioperare e no
|
non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo
comportamento il giorno dello sciopero.
|
- individua, tenuto
conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il
contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i
docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili
- lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero
- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare
di voler scioperare con altre che non scioperano
Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se
non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con
priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.
Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi
essenziali non previsti dal contratto.
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Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente
può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché
intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento
della circolare di cui sopra.
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se sciopera, lo comunica al
dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni
essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero
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3. IL GIORNO DI SCIOPERO
Il dirigente scolastico
o, se sciopera, chi lo sostituisce |
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- organizza con il
personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle
famiglie
- comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero
secondo le indicazioni ricevute
(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al
numero delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non
all’organico) |
1. chi sciopera:
non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero
2. chi non sciopera:
deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può
essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;
può però essere chiamato dal dirigente, o chi lo sostituisce:
-a
cambiare orario, ma non il totale delle ore di
lezione previsto per il giorno dello sciopero;
-a
cambiare classe per assicurare la mera
vigilanza ad alunni;
-può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può
essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma
solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a
quello previsto per quel giorno;
-se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di
lavoro o secondo le indicazioni date;
3. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare
se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può
essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.
Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato
immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del
sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel
diffidare il dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali.
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