Liquidazione Tfr per i supplenti
I supplenti in servizio alla data del 30 maggio 2000, o successivamente a
tale data, per un periodo di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese,
hanno diritto alla liquidazione.
E' quanto dispone la Circolare Ministeriale del 7 novembre 2002 n.121.
Detta circolare fa seguito alla C.M. n. 108 prot.
329/N/2001 dell'8 giugno 2001 e consente la completa applicazione della
corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) .
Importante precisare che il T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessitā
da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo
diritto č soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto
dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo",
salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106° giorno successivo alla
risoluzione del contratto.
In caso di supplenze su spezzoni di cattedra, il TFR sarā pagato in
proporzione al numero di ore.
Non rappresentano soluzioni di continuitā, nel calcolo del periodo di
supplenza, che deve essere di almeno 15 giorni prestati ininterrottamente
nell'arco di un mese, i giorni di sciopero e i congedi per malattia o
maternitā.
Da notare che se il periodo di supplenza di15 giorni cade a cavallo di due
mesi, l'interessato non ha diritto alla corresponsione del TFR.
In sede di accordi convenuti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
il Servizio Centrale per il sistema informatico integrato ha assicurato la
fornitura dei dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R. con
una procedura in fase di elaborazione.
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