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Multe
con autovelox non contestate nell’immediatezza dell’illecito Affinché il verbale di contestazione possa essere ritenuto valido, è necessario, così come sancito dal Codice della Strada, che la violazione venga contestata immediatamente. Detta regola generale è in parte temperata dalla previsione contenuta nell’art. 384 del Reg. Esec. CDS nel quale è stabilito, tra l’atro, che l’immediata contestazione dell’infrazione non è indispensabile qualora l’accertamento avvenga “per mezzo d’appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo”. Nel caso che ci occupa, poiché l’apparecchio Autovelox modello 104 C2, consente di visualizzare immediatamente l’eccesso di velocità di una vettura al suo passaggio, attraverso un apposito monitor ed un segnale acustico, nella maggiorparte dei casi non vi è alcuna impossibilità per la contestazione immediata. Quindi viene sicuramente a cadere l’eccezione prospettata dal citato art. 384 Reg. Esec. CDS, in quanto, lasciando da parte ogni considerazione sulle modalità organizzative del servizio, la lett. e) dell’articolo 384 Reg. citato, collegato con l’articolo 385 dello stesso Regolamento, pone una precisa distinzione tra la funzione di rilevamento, che può essere espletata con l’uso di apparecchi, e la funzione di accertamento di competenza esclusiva degli agenti. Solo quando il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento (e non di rilevamento), ovvero dalla postazione presidiata dagli agenti, può insorgere l’impossibilità di ordinare il fermo in tempo utile e nei modi regolamentari, così come stabilito dalla sezione I della Corte di Cassazione ( sentenza n.5542/99 e n. 1380 /2000) e dalla sezione III della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00 e n 2494/2001.). La regola vuole dunque che quando il rilevamento dell’eccesso di velocità avviene con idonei strumenti di misurazione la cui loro funzione è considerata "fonte di prova" (comma 6 art.142 C.S.) è pur sempre necessaria la presenza di agenti che accertino la violazione e la contestino nella immediatezza del fatto. Il problema dell’accertamento della violazione e della contestazione immediata inerisce sia alla sfera organizzativa sia alle modalità con cui il servizio di vigilanza viene disposto per assicurarne il corretto espletamento. Specie se realizzato previa intimazione dell’alt (art.25 2° comma Reg. C.S.) più che con pericolose attività di inseguimento. Tutto ciò è conseguenziale alla finalità che qualunque attività di vigilanza (ovviamente data per scontata la prevenzione) deve proporsi: in primo luogo di eliminare il pericolo incombente, in secondo luogo di contravvenzionare chi è incorso nella violazione. Se ciò non avvenisse resterebbero vanificate quelle normative intese ad eliminare ogni turbativa alla regolarità della circolazione degli autoveicoli. Dato per scontato infatti che le segnalazioni stradali hanno una loro cogente finalità in rapporto alle situazioni di tenuta della viabilità, non possono esserci dubbi sull’essenzialità del tempestivo intervento da parte delle forze dell’ordine preposte sì alla contestazione delle contravvenzioni, ma soprattutto alla eliminazione dei pericoli che una guida scriteriata può provocare. Se così non fosse, si verificherebbe l’aberrante conseguenza che non sarebbe eliminato il pericolo mentre permarrebbe la stessa situazione di pericolosità chissà per quanti chilometri ancora e per quante analoghe emulative condotte di guida. La notificazione successiva del verbale con cui è contravvenzionata la violazione ai sensi dell’art.201 C.S. non può mai essere considerata surrogatoria della sua contestazione immediata quando - come nel caso di specie - le motivazioni che l’hanno resa impossibile siano conseguenti ad un disadatto posizionamento degli accertatori, posizionamento che non avendo consentito di intimare l’alt ai conducenti dalla guida pericolosa per la circolazione stradale, ha limitato l’attività dei vigili alla sola irrogazione postuma di sanzioni, senza aver dato loro, invece, la possibilità di intervenire immediatamente con finalità repressiva atta a ridurre le occasioni di pericolo che il prudenziale limite di velocità consente di evitare ( Giudice di Pace di Pisa, sentenza n. 301/2000, Giudice di Pace di Orvieto, sentenza n.305/2000). Di conseguenza, l’infrazione deve essere contestata subito al ricorrente, eventualmente con apposita pattuglia mobile, secondo i principi generali affermati dal Codice della Strada a tutela dei cittadini. Inoltre, occorre evidenziare che spesso a nulla rileva la motivazione addotta a giustifica della mancata contestazione immediata, in quanto la stessa di solito sì appalesa come una giustificazione di mero stile e non provata assolutamente dai fatti e dalle circostanze. Spesso manca l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto per sua libera scelta e senza che vi siano esigenze determinate da particolari condizioni di traffico o dall’elevatissima velocità del veicolo contravvenzionato. Date le premesse, spesso l'apparecchiatura opera probabilmente al di fuori del controllo degli agenti operanti. “Ad abundantiam”, si fa rilevare anche che spesso è violato il diritto alla privacy dell’istante, tutelato dalla legge: Infatti una circolare del Viminale ha chiarito che sono irregolari le multe in cui, anche per una sola fase dell' accertamento, non è presente uno degli agenti di polizia, come previsto dagli articoli 11 e 12 del Codice della Strada. Siccome lo sviluppo del rullino fotografico è spesso fatto all'esterno, cioè da un fotografo privato, viene meno l'elemento della riservatezza. Un estraneo al corpo di Polizia è testimone di un' infrazione che dovrebbe essere conosciuta solo dagli agenti accertatori. Per i detti motivi il soggetto a cui viene notificata la multa per eccesso di velocità può presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al prefetto del luogo ove è stata accertata la presunta violazione, oppure, in alternativa, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace del luogo ove è avvenuta la presunta violazione. Nel caso in cui venga presentato ricorso al prefetto e quest’ultimo non accolga il ricorso, emettendo quindi ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultima si può presentare opposizione al giudice di Pace del luogo ove è avvenuta la presunta infrazione. In questi casi vi consiglio comunque di adire subito il Giudice di Pace evitando il ricorso al prefetto, dal momento che quest’ ultimo di regola non accoglie mai il ricorso per questo tipo d’infrazioni e raddoppia l’importo originario della sanzione. Il Giudice di Pace invece, più ligio ai dettami giurisprudenziali, spessissimo accoglie il ricorso. |
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