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UNA SENTENZA DEL 1953

in Antonio Cocozzello, Lacedonia. Qualcosa di nuovo nel Mezzogiorno.

Pubblicazioni di "Opinioni Libere",  Torino  1980

 

Il documento seguente riguarda un episodio minore delle lotte contadine, una vicenda paradossale e dal sapore tragicomico che avrebbe potuto ispirare al cinema un episodio da "commedia all'italiana".  Esso è tuttavia indicativo del clima politico che si respirava negli anni 50’ a Lacedonia, in maniera particolare e in generale, in Italia e nel mondo, in tempi di “guerra fredda” e di maccartismo imperante.

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Pretore di Lacedonia,

 nella udienza del 2-10-1953,

 

ha pronunziato la seguente sentenza nel­la causa penale

 

Contro

 

1) Cocozzello Antonio fu Domenico

2) Zichella Antonio di Saverio

 

liberi presenti da Lacedonia

 

Imputati del reato di cui agli art. 110-341 C.P. per aver offeso l'onore e il prestigio del maresciallo dei cc. Fragale, in presenza di lui e nell'esercizio delle sue funzioni facendo rivolto verso dì lui un gesto sconcio (le corna) e pronunziando la frase: "Ai cornuti di Scelba e di De Gasperi che hanno le ore contate".

In Lacedonia il 31-3-1953

In esito all'odierno dibattimento, sentiti il P.M. e gli imputati che per primi e ultimi ebbero la parola.

FATTO

Il comandante la stazione C. C. di Lacedonia, in data 31-3-1953, denunziava gli imputati per oltraggio.

Riferiva il Maresciallo che lo stesso giorno, verso le ore nove, mentre si recava in Pretura, per la strada, aveva incontrato i prevenuti che sì dirigeva­no verso il comune.

A veva appena sorpassati i due, quando Cocozzello aveva tossito fortemente e fatto verso di lui il segno delle corna, mentre lo Zichella gli aveva rivolto la frase: "Ai cornuti di Scelba e di De Gasperi che hanno le ore contate". Era ritornato indietro e aveva proceduto all'arresto del Cocozzello, conducendolo, malgrado le sue vive proteste, in caserma; lo Zichella si era sottratto con la fuga all'arresto.

Elevatosi procedimento penale contro i due imputati, questi, dopo breve istruzione, ve­nivano portati a giudizio per rispondere del reato di oltraggio.

All'odierno dibatti­mento gli imputati si protestavano innocenti, confermando quanto dichiarato precedentemente in istruttoria: non avevano fatto e detto alcunché all'indirizzo del Maresciallo.

La compartecipazione al reato concretatesi con la frase pronunciata dallo Zichella, bisognerebbe dimostrare che il primo avesse la consapevolezza di concorrere e la volontà di partecipare alla azione delittuosa.

Se fosse provato che il Cocozzello fece il gesto delle corna, la dimostrazione sarebbe facile, diversamente essa è quasi impossibile ed è a credere che il Cocozzello non partecipò al reato commesso dallo Zichella.

È  opinione autorevolmente sostenuta in dottrina infatti che nel delitto di oltraggio, così come per l'ingiuria, la volontà dolosa dell'agente deve avere un particolare colorito: "animus iniurandi", inerente alla particolare oggettività giuridica dei due delitti.

Allo stato, difficile è credere che nel Cocozzel­lo vi fosse il surricordato "animus iniurandi" e che egli sapesse che nella volontà dolosa dello Zichella vi era quel particolare impulso.

Ritiene conseguentemente il Giudicante do­versi escludere il concorso. Stabilito quanto sopra, per quanto riguarda la diversa posizione dei due imputati si osserva: II Cocozzello come si è dimostrato più innanzi si li­mitò a tossire. Lo stesso in dibattimento non ha escluso di aver tossito, anzi ha dichiarato che quasi sicuramente tossì perché era stato operato pochi giorni prima alla gola... Non ritiene il Pre­tore che l'imputato con questa sola azione abbia commesso il delitto attribuitogli.

È emerso, oltretutto, che il colpo di tosse fu emesso quando il Fragale era già passato ed è a credere che il Fragale stesso, se non avesse sentito la frase ingiuriosa, non avrebbe data nessuna im­portanza al fatto. Devesi pertanto assolvere il Cocozzello dal reato ascrittogli  perché il fatto non costituisce reato..

Niun dubbio vi può essere invece che lo Zichella, pronunziando la frase: "Ai cornuti di Scei­ba ecc. ", concretò il reato addebitatogli. La frase invero è certamente lesiva dell'onore  e  del decoro di un maresciallo dei CC e sicuramente nel preve­nuto vi era la volontà cosciente (compreso l'animus iniurandi) di offendere la parte lesa. Nei ri­guardi dello Zichella sorge un dubbio circa la sua colpevolezza intesa in senso materiale.

Non è stato, invero, sicuramen­te provato in dibattimen­to, che lo Zichella pronunziò la frase incriminata. AI riguardo, non essendovi testimoni pre­senti al fatto, vi sono le di­chiarazioni della parte lesa e quelle degli imputa­ti, positive le prime nega­tive le seconde.

Naturalmente le due dichiarazioni non possono avere lo stesso valore e poiché, come si è ricordato sopra, la parte lesa verbalizzante è per conoscenza del Giudice, persona degna di fede, si dovrebbe arrivare ad una sentenza di condanna.

Sennonché la particolare situazione politica del momento che aveva acuito i rapporti fra gli iscritti al partito Comunista e la forza Pubblica, la circostanza che il Maresciallo Fragale era giunto da pochi giorni in Lacedonia e il fatto infine che il verbalizzante - parte lesa - per quanto regolarmente citato, non ritenne opportuno venire a con­fermare la sua denunzia, sotto il vincolo del giuramento, in dibattimento, inducono il giudicante ad avere dei dubbi sulla colpevolezza del prevenuto, spingendolo ad usare la formula dubitativa.

Conseguentemente, poiché gli elementi positivi di prova, pur essendo forti, non lo sono tanto da neu­tralizzare quelli negativi, si ritiene assolvere lo Zichella dal reato di oltraggio ascrittogli per insufficienza di prove.

P. Q. M.

dichiara trattarsi non del concorso addebitato, ma di due reati di oltraggio e V.l'art. 479 C. P.P

Assolve

Cocozzello Antonio dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e Zichella Antonio dal delitto a lui addebitato per insufficienza di prove.

Lacedonia, lì 2-10-1953

Il Pretore F.to Sciaudone  II Cancelliere F.to Lama

Da: - Pubblicazione delle Terre in Alta Irpinia – 1945-1950  pagg. 159-160 a cura di

Paolo Speranza.  Luglio  2001 - Centro stampa CGIL - Via Torino, 16  - Napoli -

 

 
 

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Ultimo aggiornamento: 13-12-06