Non più salti incontrollati, né recupero anni
doppi
e tripli nelle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 423/2002 del
18 ottobre 2002, riportata sulla G.U. 1ª serie speciale del 23 ottobre, ha
stabilito che gli alunni iscritti alle scuole private potranno sostenere esami
di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella per cui sono
stati promossi. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 423/2002 del 18 ottobre 2002, riportata
sulla G.U. 1ª serie speciale del 23 ottobre, ha stabilito che gli alunni
iscritti alle scuole private potranno sostenere esami di idoneità solo per la
classe immediatamente superiore a quella per cui sono stati promossi.
Questo divieto non vale se gli studenti si rivolgono a scuole statali, presso
cui possono sostenere esami di idoneità anche per classi successive.
Così si è espressa la Corte Costituzionale, in risposta al Tar Lazio che aveva
sollevato la questione di legittimità nel corso di un giudizio promosso da
alcuni istituti di istruzione non statale, per l'annullamento della nota del
Miur che consentiva agli alunni di scuole non statali di sostenere esami di
idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella per cui avevano la
promozione. La stessa nota prevedeva la possibilità di ulteriori esami di
idoneità per classi successive nelle scuole statali.
Il diverso trattamento tra scuole statali e non, per la Corte costituzionale,
rientra nella discrezionalità del legislatore per evitare di favorire, nella
varietà delle istituzioni scolastiche non statali sia pure pareggiate o
legalmente riconosciute, attività di recupero anni scolastici dettate da intenti
puramente commerciali che contrastano con le finalità della Pubblica Istruzione.
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